Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’art. 2 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.

L’RLS:

  • riceve copia del documento redatto dal datore di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi;
  • riceve segnalazioni da parte dei lavoratori in merito a situazioni di pericolo gravi e incombenti;
  • deve essere preventivamente consultato per la realizzazione del documento di valutazione dei rischi;
  • deve partecipare alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro;

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, rivestendo un ruolo particolarmente importante per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha diritto a ricevere una formazione adeguata attraverso un corso per RLS che comprenda nozioni riguardanti i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.

L’RLS deve essere eletto in ogni azienda e può agire a livello territoriale o di comparto. Ha, infine, il diritto di accedere in ogni ambiente di lavoro di sua rappresentanza e deve svolgere la sua funzione in orario di lavoro e senza alcun onere.